raccolta di collegamenti e qualche appunto su questioni di diritto dell'informatica, sicurezza, morale...

giovedì 24 aprile 2008

Moloch

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(marzo 2006)
Due nuove leggi a fine legislatura hanno dato un ulteriore giro di vi-
te ai diritti nella rete. L’accusa arriva da ALCEI, la storica “Asso-
ciazione per la libertà nella comunicazione elettronica interattiva”,
che si occupa in Italia di diritti telematici (www.alcei.org). La pri-
ma legge è la modifica della 269/98 approvata il 23 gennaio dal titolo
“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”. Un legge che
Alcei già contestava per le “inaccettabili estensioni dei poteri di
polizia” e che ora presenta due discutibili novità. La prima è l’arti-
colo 4 che introduce il reato di “pornografia virtuale” con una defi-
nizione che per Alcei “si presta a interpretazioni strumentali e dis-
crezionali che vanno a incidere addirittura sul condizionamento del
pensiero“. La seconda, con l’articolo 14 Bis, è l’introduzione di un
“Centro nazionale, contrasto della pedopornografia sulla rete Inter-
net” che funzionerà da collettore delle segnalazioni di siti incrimi-
nati, nonché di gestori e beneficiari di pagamenti collegati a questi
reati. Un vero e proprio “Moloch che al di fuori di ogni controllo
della magistratura esegue attività di indagine”. Non solo, la legge
obbliga i provider, ovvero quelle imprese che offrono servizi e la pos-
sibilità di collegarsi ad Internet, a segnalare a questo centro sogget-
ti o imprese che siano sospettabili di diffondere materiali di questo
tipo, conservarne copia per 45 giorni ed applicare filtri decisi dal
ministero. In caso di mancanza rispetto a questi obblighi verrebbero
applicate delle multe. Una situazione che per Alcei nel nome di una
“finta tutela dei minori, come per l’abusato pretesto della lotta al
terrorismo”, in realtà introduce norme e principi che poi sono facil-
mnete estendibili “anche ad altri ambiti variamente repressivi e liber-
ticidi, come il diritto d’autore, la manifestazione di opinioni scomo-
de o la lotta politica - con le conseguenze che è facile immaginare”.
Una denuncia che vale anche per gli altri dispositivi di legge conte-
stati, ovvero gli articoli 535, 536 e 537 dell’ultima finanziaria, nei
quali il governo ha dettato all’internet italiana “le regole per impe-
dire che gli utenti possano collegarsi ad una lista nera di siti”. In
questo caso si tratta di siti che offrono giochi e scommesse online ma
che di fatto introduce “un altro provvedimento normativo di schedatura
e controllo generalizzato, questa volta con la scusa del gioco d’azzar-
do” . Su disposizione di legge, infatti, i filtri funzioneranno reindi-
rizzando gli utenti che si volevano collegare ad uno dei siti vietati,
su una pagina dei monopoli di stato che potrà così registrare “‘dati
esterni’e modalità di comportamento da girare poi alla Guardia di fi-
nanza per gli ‘accertamenti’ di rito”. Una modalità che, denuncia sem-
pre Alcei, si potrebbe applicare in futuro in altre circostanze e rom-
pe con il principio dello stato di diritto per il quale “ciascuno deve
rispondere di quello che fa” e l’attività investigativa non può esten-
dersi in questo modo utilizzando, di fatto, strumenti di schedatura
preventiva di massa.