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giovedì 24 aprile 2008

Pornografia apparente e virtuale

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Psicologia e Giustizia
Anno V, numero 2
Luglio -Dicembre 2004

Pornografia apparente e virtuale
Il DDL (disegno di legge) 7.11.2003 ha recepito la decisione europea N. 68/04
introducendo nuove fattispeci penali in tema di pedo-pornografia che spiccano per
novità (art. 3.1 tradotto in art. 600 quater.1 e 600 quater.2 c.p.):
a)
La pornografia apparente in cui il minore tale non è perché vengono
utilizzate persone che per le loro caratteristiche fisiche hanno le sembianze
di minori di anni 18;
b)
La pornografia virtuale per cui il materiale pornografico ritrae o rappresenta
visivamente realistiche immagini virtuali di minori di anni 18. Tali immagini
sono realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o
in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come
vere situazioni non reali.
Il legislatore ha previsto che le pene vengano diminuite in questi casi di un terzo.
Gli Stati Membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi a quella
decisione entro il 20 gennaio 2006 ed è per questo che si è aperta la discussione su
questo DDL. Qui di seguito riporto le osservazioni che ho presentato al Convegno
Nazionale Mediazione Penale: quali prospettive?, organizzato dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche e dall’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari, con il patrocinio del
Senato della Repubblica, del Dipartimento Giustizia Minorile, del Ministero della
Giustizia e del Comitato Italiano per l’Unicef Onlus, tenutosi a Roma il 20 gennaio
2005.
La scelta del legislatore italiano è criticabile sotto numerosi aspetti. Intanto ricordiamo
che l’art. 2 della decisione della Comunità Europea del 21 dicembre 2003, n. 68/2004
aveva previsto che queste due fattispeci, ovvero la pornografia apparente e virtuale,
potessero essere escluse dalla punibilità degli Stati Membri.
Nonostante la diminuzione di un terzo, le pene sono aspre (si tenga conto che esse
prima della riduzione prevista dal DDL per la realizzazione e la produzione sono da 6 a
18 anni e più la multa da euro 25822 a 258228 e che per essersi procurato e aver
detenuto materiale pornografico c’è la punizione alla reclusione fino a 3 anni con multa
non inferiore a 1549 euro). Nella relazione al disegno di legge approvato dal Consiglio
dei Ministri del 7 novembre 2003 si legge che si è voluto solo parzialmente seguire la
possibilità di esclusione in quanto si ritiene che questi fatti siano comunque gravi in
quanto “suscettibili, comunque, di produrre effetti di incremento e diffusione del
fenomeno della pornografia minorile e siano dunque da considerare meritevoli di
repressione penale”. Si tratta di una dichiarazione di principio rispettabile ma poco
suffragata sotto il profilo empirico. Si tenga conto che il codice penale queste fattispeci
sono inserite nel capo III “Dei delitti contro la libertà individuale” sezione I “Dei delitti
contro la personalità individuale” del libro II del Codice Penale, pertanto il bene
giuridico è la salvaguardia dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale
del minore. Ora in questi casi, trattandosi di minori apparenti o minori virtuale, non si
vede come potrebbero risultare offesi da simile fatti né si riesce a provare – almeno allo
stato – che la pornografia apparente o virtuale possa incentivare altri delitti. Le pene
appaiono così gravi da poter essere addirittura criticate sotto il profilo della loro
costituzionalità. Un’altra critica è quella di non avere definito cos’è la pornografia
infantile. La decisione quadro la definisce come segue: “un bambino reale implicato o
coinvolto in una condotta sessualmente esplicita fra cui l’esibizione lasciva dei genitali
o dell’area pubica”. Naturalmente il concetto di “esibizione lasciva” mette a repentaglio
parecchie persone che fotografano i loro bambini nudi al mare o mentre fanno il
bagnetto. Comunque è apprezzabile il tentativo di dare una definizione che manca,
come detto, nel disegno di legge.
Guglielmo Gulotta